Nonostante sia stato pubblicato nella
giornata di sabato 30 novembre un nuovo ed a prima lettura “definitivo”
comunicato stampa sugli acconti di imposta per i soggetti IRES, da una attenta
analisi del DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133 Disposizioni urgenti
concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
(13G00177) si evince che gli acconti di imposta potrebbero subire modifiche fino al due dicembre:
Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggiosulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.".
Alcune brevi osservazioni:
- Fino ad
oggi solo comunicati stampa ed interviste senza alcuna
forza di legge;
- Comunicati stampa che appaiono
poco affidabili
rispetto al contenuto delle successive disposizioni normative;
- il diritto tributario italiano ormai, abbandonata la gerarchia delle
fonti sta diventando un pettegolezzo;
- forti dubbi di incostituzionalità su acconti superiori al 100%
dell'imposta (possono ancora chiamarsi acconti?) oltretutto in un periodo
di forte crisi e quindi spesso di utili calanti;
- totale
incertezza su acconti di imposta più volte ricalcolati
nell'anno. oggi
comunicato stampa (si badi bene, non legge) a meno di 10 giorni dalla
scadenza;
- Ancora
incertezza su IMU;
- L'attuale
Governo opera in completo spregio dello Statuto dei diritti del Contribuente.
- Per
fare impresa è necessario pianificare
costi e cash flow;
- I
professionisti devono essere messi in condizione di pianificare il proprio
lavoro e operare nella certezza del diritto.
Sotto il testo del comunicato.
INCREMENTI DEGLI ACCONTI IRES E IRAP
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 2013 e
che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, avente ad oggetto
l’abolizione della seconda rata dell’IMU, ha incrementato al 128,5 per cento
l’acconto dell’IRES e, conseguentemente, dell’IRAP dovuto dai soggetti
esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
A seguito dell’approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione del comma 4
dell’articolo 15 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013.
Con il decreto ministeriale è stato disposto l’ulteriore incremento,
rispetto alle misure previste dalle disposizioni di legge vigenti, dell’acconto
dell’IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2013 e per quello successivo.
Pertanto, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il
versamento dell’acconto dell’IRES nella misura del 130 per cento e tutti gli
altri soggetti IRES nella misura del 102,5 per cento. L’incremento
delle aliquote vale anche ai fini dell’IRAP.
Per il periodo d’imposta 2014, invece, tutti i soggetti
IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi
e assicurativi, calcolano l’acconto dell’IRES (e, conseguentemente,
dell’IRAP) in misura pari al 101,5 per cento.
TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP
Si ricorda che nello stesso decreto-legge è stata disposta la proroga del
termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di
acconto dell’IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo
d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il
decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES
e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.
Vai al comunicato stampa: Comunicato
Stampa N° 236 del 30 novembre 2013
Quindi fino alla pubblicazione del decreto nulla è ancora certo.
PS I Clienti di Studio Panato riceveranno una lettera informativa straordinaria più dettagliata sull'argomento.TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP
Si ricorda che nello stesso decreto-legge è stata disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.
Vai al comunicato stampa: Comunicato Stampa N° 236 del 30 novembre 2013
Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
Nessun commento:
Posta un commento