Dal Ministero della
Giustizia arriva la circolare del 4/7/2012 sull’interpretazione della norma
sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate: via
libera alla retroattività della norma che riduce a 18 mesi la durata della
“pratica” professionale.
Circolare 4 luglio 2012 - Durata del tirocinio previsto per
l'accesso alle professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6,
del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012
n. 27
4 luglio 2012 - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione
generale della giustizia civile
Oggetto: Durata del tirocinio previsto per l'accesso alle
professioni regolamentate. Interpretazione dell'art 9, comma 6, del D.L.
24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27
L’art. 9 comma 6 del D.L. 24.1.2012, conv. con modificazioni
dalla legge 24.3.2012, n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto
per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a
diciotto mesi”.
Questo Ministero è stato investito, da privati e da Ordini
professionali, della richiesta di parere in merito alla applicabilità della
suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio
anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24.1.2012).
Invero, né il decreto legge né la legge di conversione
contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio
professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge.
Occorre pertanto fare riferimento ai principi generali in
materia di successione di leggi nel tempo, tenuto conto della peculiarità della
fattispecie.
Secondo l’art. 11 delle disposizioni prel. cod. civ. la
legge dispone per l’avvenire. Occorre tuttavia considerare, in linea generale,
che nei rapporti di durata – quale quello che attiene allo svolgimento della
pratica professionale – la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti
di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare
questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò;
quando invece essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto
generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non
estende la sua portata a quegli effetti.
Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia
applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in
precedenza, peraltro con le precisazioni che seguono.
Si evidenzia, al riguardo, che la volontà del legislatore è
chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso
dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di
liberalizzazioni delle professioni.
Peraltro, ove si accedesse alla contraria interpretazione,
si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso
alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di
penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale
immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione
del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.
Si rileva, altresì, che in sede di conversione il
legislatore ha usato – per riferirsi alla durata del tirocinio – il tempo
presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.
D’altra parte, si ritiene che l’esame di abilitazione
opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità allo svolgimento della
professione, rispetto alla quale la fase preparatoria rappresenta un mero
requisito di ammissione.
Occorre peraltro affrontare in questa sede le modalità di
svolgimento della pratica, alla luce della circostanza che la nuova norma
prevede che “per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza
di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli
ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica”. Tanto significa che, secondo
la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica
professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con
altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno
studio professionale.
La riforma in questione assume di conseguenza valenza
generale e va a disciplinare tutti i tirocini previsti per l’accesso alle
professioni regolamentate, dovendosi ritenere non più applicabili le
disposizioni con essa incompatibili.
Al fine di darne la più ampia diffusione, si dispone la
pubblicazione di quanto sopra sul sito istituzionale del Ministero.
Roma, 4 luglio 2012
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